Bambini e minori su taxi (articolo 172 commi 4 e 10)

Sul sedile anteriore di un veicolo adibito a servizio taxi non è consentito trasportare un bambino alto meno di 1,5 m senza adeguato sistema di ritenuta. Sul sedile posteriore non è consentito trasportare un bambino alto meno di 1,5 m non accompagnato da passeggeri di almeno 16 anni di età. Il conducente che viola questa disposizione o la persona tenuta alla sorveglianza del minore trasportato viene sanzionato con 70 euro di multa e sottrazione di 5 punti dalla patente. Alla seconda violazione in due anni consegue la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Sul sito della Polizia di Stato  viene evidenziato che per il trasporto dei bambini in taxi non è obbligatorio l’utilizzo dei seggiolini: “nel caso di autovetture adibite al servizio pubblico di trasporto (per esempio su un taxi o noleggio con conducente) i bambini con statura inferiore a 1.50 metri possono circolare, non trattenuti da appositi sistemi di ritenuta, solo sul sedile posteriore e sempre accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni”.

Tuttavia, la compagnia può accettare di trasportare un minore al di sotto di 16 anni solo sotto diretto consenso di uno dei genitori o tutore. Ciononostante il tassista può rifiutarsi di trasportare un minore senza accompagnatore.

Dai 12 anni in poi un bambino non può essere definito più tale ma adolescente, e pertanto hanno un trattamento al servizio più vicino a quello standard.

In caso di corse predeterminate e concordate con i genitori per accompagnare il minore a scuola, doposcuola, scuola calcio, etc…lo stesso dovrà avere una “delega d’accompagno” firmata ed approvata da entrambe i genitori con cui si concorderà la quota.